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REGOLAMENTO TITOLO I – Compiti.
Articolo
Primo.
L’Associazione Ornitologica Campania Felix (A.O.C.F.) – che non persegue fini speculativi né di lucro – ha,
per scopi statutari, la conservazione, la tutela e lo sviluppo
dell’ornitologia e, per il conseguimento di tali fini:
a-
controlla l’operato dei soci tesserati affinché sia svolta la migliore e
più proficua attività;
b-
sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri
tesserati;
c-
promuove la tutela della specie ed il miglioramento delle razze e delle
varietà e dispone l’anellamento obbligatorio;
d-
coopera con altri Enti (Comitato Provinciale della Caccia, Corpo Forestale e
similari, operanti in settori analoghi) per la conservazione degli uccelli
stanziali, specialmente di quelli in estinzione, di quelli utili
all’agricoltura, e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la
fauna e l’ambiente naturale;
e-
promuove, sotto la propria egida, l’organizzazione di mostre
ornitologiche;
f-
interviene presso le Autorità Provinciali e Regionali onde ottenere
facilitazioni per lo svolgimento di mostre e manifestazioni in genere. TITOLO II – Iscrizione e
Tesseramento.
Articolo
Secondo.
Coloro i quali intendano iscriversi all’Associazione
Ornitologica Campania Felix dovranno sottoscrivere un modulo, da
ritirare presso la Segreteria, nel quale dovranno chiaramente indicare nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo nonché la razza di
uccelli che allevano o intendono allevare.
Dovranno,
inoltre, espressamente dichiarare di osservare, senza condizioni, lo
Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni sociali e federali;
dovranno, infine, essere presentati da un socio dell’Associazione.
Articolo
Terzo.
L’istanza di iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione il quale comunicherà agli interessati, entro e non
oltre quindici giorni, l’accettazione o meno.
Articolo
Quarto.
L’istanza accettata obbliga il Consiglio Direttivo dell’Associazione ad
iscrivere il socio nel proprio registro.
Il
socio sarà invitato, successivamente, a sottoscrivere la richiesta di
iscrizione al Registro Nazionale
Allevatori (R.N.A.): tale
richiesta, datata e munita del visto del Presidente dell’Associazione, sarà
inoltrata alla Segreteria della Federazione
Ornicoltori Italiani (F.O.I.). TITOLO III – Diritti e Doveri
del socio tesserato.
Articolo
Quinto.
Il socio tesserato all’Associazione
Ornitologica Campania Felix ha l’obbligo di:
a-
osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali;
b-
iscriversi al Registro Nazionale Allevatori;
c-
corrispondere, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la quota sociale che
è intrasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non
rivalutabile;
d-
richiedere, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli anellini che saranno
forniti, per il tramite della F.O.I., nella misura prescritta per le diverse
razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero
progressivo;
e-
anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla
lettera d che precede;
f-
conservare una buona condotta civile e morale. TITOLO IV – Disposizioni
disciplinari: competenza e procedura.
Articolo
Sesto.
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono
le seguenti:
a-
il richiamo con diffida;
b-
la censura;
c-
la sospensione;
d-
l’espulsione.
Articolo
Settimo.
La censura è un lieve biasimo ed è il provvedimento adottato nei confronti
del socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocumento
all’Associazione od ai soci, sia direttamente che indirettamente. Articolo Ottavo. La sospensione – della durata di un minimo di un
mese ad un massimo di sei mesi – è il provvedimento adottato nei
confronti del socio che viola le norme statutarie e regolamentari e le
deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché nei confronti di chi, con il
proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi.
La
sospensione ha l’effetto di privare il socio, temporaneamente, dei diritti
derivanti dal suo stato di tesserato dell’associazione: il socio sospeso
perde il diritto di partecipare a manifestazioni e mostre ornitologiche
ufficiali organizzate da tutte le associazioni federate, per tutto il
periodo della sospensione.
Comporta,
altresì, la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e
l’inibizione a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della
sospensione.
Articolo
Nono.
L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che,
oltre a commettere le violazioni di cui all’articolo precedente, procura
gravi danni all’Associazione, denigrando l’operato degli organi
statutari, procurando gravi interruzioni nei lavori tecnico –
amministrativi dell’Associazione ed arrecando gravi danni morali
all’Associazione medesima.
L’espulsione
ha l’effetto di privare, definitivamente, il socio dei diritti derivanti
dal suo stato di tesserato dell’Associazione.
Articolo
Decimo.
I provvedimenti disciplinari adottati dall’Associazione nei confronti di
un proprio socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I., che
costituisce Organo di Appello.
Articolo
Undicesimo.
La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui all’Articolo
Sesto è riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Il
Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una infrazione o violazione allo
Statuto e/o Regolamento, commessa da un socio tesserato, dispone la nomina
di una Commissione, composta di tre membri del Consiglio Direttivo, che
compia approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative
contestazioni al socio, il quale dispone di quindici giorni per rispondere,
sempre per iscritto, agli addebiti.
La
sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al socio entro venti
giorni dalla sua adozione e del provvedimento si opera notificazione al
Consiglio Direttivo della F.O.I..
Avverso
il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro
e non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. TITOLO V – Delle Assemblee.
Articolo
Dodicesimo.
L’Assemblea Generale dei soci è convocata su deliberazione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
La
convocazione viene effettuata con lettera ordinaria da far pervenire almeno
dieci giorni prima della data fissata e deve contenere il relativo ordine
del giorno.
La
lettera di convocazione può essere anche recapitata a mano.
Se
l’ordine del giorno contiene l’approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo, la lettera di convocazione deve essere corredata da una copia
degli stessi, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.
E’
ammessa una sola delega per gli aventi diritto a partecipare
all’Assemblea.
Articolo
Tredicesimo.
L’Assemblea Generale straordinaria non può essere convocata prima che
siano trascorsi dieci giorni dalla data di deliberazione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione che ne ha richiesto la convocazione.
Nel
termine di cinque giorni dalla data della richiesta, il Consiglio Direttivo
deve comunicare alla Segreteria gli argomenti da inserire all’ordine del
giorno.
Articolo
Quattordicesimo.
Tanto l’Assemblea ordinaria che straordinaria sono valide:
a-
in prima convocazione, con la metà dei soci aventi diritto al voto più
uno;
b-
in seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ora dopo la prima,
con la presenza di qualsiasi numero di soci votanti.
Dei
lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed
approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
medesima. Il verbale deve essere redatto su apposito registro. TITOLO VI – Del Consiglio
Direttivo e della Segreteria.
Articolo
Quindicesimo.
L’elezione dei sette Consiglieri che dovranno far parte del Consiglio
Direttivo dell’Associazione viene fatta dall’Assemblea Generale
ordinaria e la relativa votazione va effettuata a scrutinio segreto.
Saranno
proclamati eletti i primi sette candidati che, nella votazione, avranno
ottenuto il maggior numero di suffragi.
A
parità di voti sarà eletto colui il quale risulta essere il più anziano
per data di iscrizione all’Associazione e, quindi, ancora, in caso di
ulteriore parità, il più anziano di età anagrafica.
Ciascun
socio può esprimere un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma secondo,
codice civile.
Il
Presidente dell’Associazione potrà, ritenutane l’opportunità,
provvedere alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio
Direttivo (e, pertanto, senza diritto di voto), esperto in materia
informatica.
Articolo
Sedicesimo.
Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo
dell’Associazione possono essere comunicati, anche a mezzo telefono,
almeno due giorni prima: dovranno essere precisati gli argomenti posti
all’ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni
argomento.
Le
sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei
suoi componenti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e,
in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Dei
lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che,
letto ed approvato, sarà sottoscritto da tutti i convenuti alla seduta.
Il
verbale deve essere redatto su apposito registro.
Articolo
Diciassettesimo.
Spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione:
a-
deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria;
b-
deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;
c-
redigere, annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al
voto dell’Assemblea Generale nonché approvare tutte le iniziative che
comportano l’assunzione di spese occorrenti al funzionamento
dell’Associazione;
d-
deliberare l’accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione e
le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.);
e-
decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura,
sospensione ed espulsione);
f-
organizzare mostre ornitologiche;
g-
trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle
irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l’applicazione di
provvedimenti disciplinari;
h-
promuovere l’intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare
l’invio degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali;
i-
promuovere gli scambi scientifico – culturali con le altre associazioni
federate;
l-
partecipare ai congressi ornitologici.
L’opera
dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione è gratuita. Articolo Diciottesimo. Il lavoro amministrativo dell’Associazione è
svolto dalla Segreteria ed è compito del Segretario:
a-
curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del
libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante
aggiornamento;
b-
tenere aggiornato lo schedario dei soci tesserati;
c-
tenere contatti con la F.O.I.;
d-
amministrare con discernimento i fondi dell’Associazione ed avvalersi
della collaborazione del Consigliere Cassiere;
e-
predisporre lo schema del bilancio preventivo e presentare il bilancio
consuntivo al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
f-
redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro;
g-
curare la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono al
Presidente.
L’opera
del Segretario è gratuita. TITOLO VII – Collegio dei
Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.
Articolo
Diciannovesimo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti che vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci con le
modalità previste per la nomina del Consiglio Direttivo.
E’
compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
a-
esaminare le risultanze del bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
b-
verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale deliberazione del
Consiglio Direttivo e sia documentata con regolari documenti giustificativi;
c-
presentare, alla fine dei lavori, una relazione all’Assemblea Generale
ordinaria;
d-
procedere ad ispezioni contabili ed amministrative per la verifica
dell’osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia
amministrativa.
Tutte
le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione e di
controllo dovranno redigere una dettagliata relazione che sarà verbalizzata
su apposito registro: i rilievi emersi saranno segnalati al Consiglio
Direttivo e, nel caso dovessero emergere irregolarità amministrative,
queste saranno contestate nel verbale di verifica.
I
Revisori dei Conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
L’opera
dei Revisori dei Conti è gratuita.
Articolo
Ventesimo.
Al Collegio dei Probiviri, che vengono eletti per acclamazione
dall’Assemblea Generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, e scelti, preferibilmente, nel campo forense, viene
demandata la soluzione:
a-
delle controversie sorte fra l’Associazione ed i soci tesserati;
b-
delle controversie sorte fra gli organi dell’Associazione stessa;
c-
delle controversie sorte fra i soci della stessa Associazione;
d-
delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare o giuridico,
che comunque interessino l’Associazione ed i suoi tesserati.
I
Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio
è inappellabile.
L’opera
del Probiviri è gratuita.
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