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STATUTO TITOLO I – Costituzione, Sede,
Scopi, Durata.
Articolo
Primo.
E’ costituita in Marigliano (NA), l’Associazione
Ornitologica Campania Felix (A.O.C.F.)
fra allevatori ed amatori di canarini ed altri uccelli da gabbia e da
voliera.
Articolo
Secondo.
L’Associazione Ornitologica Campania Felix ha sede legale in
Marigliano (NA) alla Via Faibano, Parco Duemila, presso il Sig. Napolitano
Antonio, e potrà essere trasferita in altra sede.
Articolo
Terzo.
L’Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue
fini speculativi, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge (lettera a
dell’art. 5 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460).
E’
istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento
del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e
della natura.
Articolo
Quarto.
Allo scopo di cui sopra l’Associazione aderisce alla Federazione
Ornicoltori Italiani (F.O.I.),
Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166.
Articolo
Quinto.
La durata dell’Associazione è illimitata. TITOLO II – Composizione,
Applicazione, Tesseramento.
Articolo
Sesto.
L’Associazione è costituita da:
a-
soci ordinari: allevatori;
b-
soci ordinari: amatori;
c-
soci onorari.
Tanto
i soci ordinari che i soci onorari devono essere muniti di tessera federale:
i soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.),
con numero progressivo federale di matricola.
E’
fatto assoluto divieto ai soci di aderire, contemporaneamente, ad altra
associazione ornitologica affiliata alla F.O.I..
Articolo
Settimo.
Per ottenere l’iscrizione all’Associazione l’interessato dovrà farne
richiesta attraverso un “modello di
iscrizione”, da ritirare presso la Segreteria dell’Associazione e
dovrà essere presentato da un socio: spetta al Consiglio Direttivo
accogliere o meno la richiesta di iscrizione.
Articolo
Ottavo.
I doveri ed i diritti dei soci o tesserati sono disciplinati dallo Statuto e
dal Regolamento che governano tutta l’attività che si svolge in campo
ornitologico.
Ai
sensi e per gli effetti della lettera c
dell’art. 5 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460, vige una disciplina uniforme
del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per
gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’Associazione. TITOLO III – Organi
dell’Associazione. Articolo Nono. Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
a-
l’Assemblea Generale;
b-
il Consiglio Direttivo;
c-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
d-
il Collegio dei Probiviri.
Articolo
Decimo.
L’Assemblea generale dei soci è l’organo massimo dell’Associazione e
sarà convocata almeno una volta l’anno e, comunque, in tutti i casi in
cui il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno o indispensabile.
L’Assemblea
dovrà discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria
della gestione dell’Associazione e sugli altri argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
Spetta
inoltre all’Assemblea l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea
generale, per essere valida, dovrà far registrare la presenza della metà
più uno dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di
qualsiasi altro numero di soci presenti, in seconda convocazione.
La
convocazione dovrà essere inoltrata a mezzo posta, qualora debba essere
eletto il Consiglio Direttivo.
Articolo
Undicesimo.
L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata, previa deliberazione del
Consiglio Direttivo, per l’esame di modifiche dello statuto o per gravi
circostanze.
Può
essere, inoltre, convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di 1/3 dei
soci tesserati: le norme per la convocazione, la partecipazione ed il
funzionamento delle assemblee sono fissate dal Regolamento.
Articolo
Dodicesimo.
In caso di assoluta necessità, l’Assemblea Generale può nominare un
Commissario con il compito di amministrare l’Associazione ed indire le
elezioni per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo: il mandato
affidato al Commissario dura, al massimo, sei mesi.
Articolo
Tredicesimo.
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea Generale a votazione
segreta.
Tutti
gli iscritti all’Associazione aventi diritto al voto possono rivestire
cariche sociali senza preclusione alcuna e, in caso di votazione, possono
esprimere un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, del codice
civile.
I
Consiglieri uscenti possono essere rieletti.
A
parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di
iscrizione all’Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più
anziano di età.
Articolo
Quattordicesimo.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto da sette Consiglieri,
è costituito da:
a-
un Presidente;
b-
un Vice Presidente;
c-
un Segretario;
d-
quattro Consiglieri, di cui uno con le mansioni di cassiere – economo.
Le
nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere
– Economo vengono effettuate nell’ambito dei sette Consiglieri, a
scrutinio segreto.
Ritenutane
l’opportunità, potrà eventualmente procedersi alla nomina di un
ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza
diritto di voto), esperto in materia informatica.
Articolo
Quindicesimo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure su
richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare,
ai suoi componenti, incarichi speciali.
Articolo
Sedicesimo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando quattro dei
suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato.
Il
componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica e
viene sostituito dal primo dei non eletti.
Quando
il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di
indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di
ordinaria amministrazione.
Articolo
Diciassettesimo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti che vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, durano in
carica tre anni e possono essere rieletti.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione, elegge, nel
proprio seno, il suo Presidente.
I
Revisori dei Conti vanno eletti tra i soci iscritti e tesserati
all’Associazione.
La
carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica
nell’ambito dell’Associazione.
Articolo
Diciottesimo.
Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunziarsi sulle
controversie sorte fra i soci, fra l’Associazione ed i soci e fra gli
organi dell’Associazione stessa, è composto da tre membri scelti
preferibilmente nel campo forense: i Probiviri non devono far parte di
associazioni federate, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’elezione
a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea Generale dei
soci, su proposta del Consiglio Direttivo. TITOLO IV – Patrimonio e
Bilancio. Articolo Diciannovesimo. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a-
dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un
registro inventario, con l’indicazione delle quantità e dei rispettivi
valori;
b-
dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il
registro cassa di entrate ed uscite.
Articolo
Ventesimo.
Le entrate sono costituite:
a-
dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;
b-
da eventuali contributi concessi dalla F.O.I., dallo Stato, dalla Regione,
da Enti Pubblici e da privati;
c-
da eventuali lasciti e donazioni;
d-
dagli avanzi di gestione;
e-
da ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di
servizi prestati.
Articolo
Ventunesimo.
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Per
ogni esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico –
finanziario e bilancio di previsione.
Gli
atti di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, saranno
disponibili a qualunque socio avesse interesse a consultarli presso la
Segreteria dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la
convocazione dell’Assemblea deliberante.
E’
data ai soci libera consultazione al registro delle deliberazioni. TITOLO V – Disposizioni finali.
Articolo
Ventiduesimo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, corre
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente ad altra associazione con
finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge
23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le
quote ed i contributi associativi, fatta eccezione per i trasferimenti a
causa di morte, non sono trasmissibili né rivalutabili.
Articolo
Ventitreesimo.
Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono gratuite, salvo il
rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato.
Articolo
Ventiquattresimo.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme statutarie
e regolamentari della F.O.I. e le disposizioni di legge in vigore sulle
persone giuridiche.
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